Art. 207 · Cancellazione dal registro
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo V

Art. 207

385 / 563

Cancellazione dal registro

In vigore dal 6 mag 1952
Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilità al servizio; 3) per avere il palombaro raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'. L'inabilità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-207