Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo V
Art. 207
385 / 563Cancellazione dal registro
In vigore dal 6 mag 1952
Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per avere il palombaro raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'.
L'inabilità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-207