Art. 204 · Attività dei palombari
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo V

Art. 204

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Attività dei palombari

In vigore dal 6 mag 1952
I palombari in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aula e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneità, rilasciato dal Registro italiano navale. Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-204