Art. 16 · Canone
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 16

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Canone

In vigore dal 15 set 1954
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali. Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell' del codice. La misura minima normale del canone per le concessioni è stabilita da leggi o regolamenti speciali. La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario. Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo di compartimento l'accordo con l'intendente di finanza. Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, esibire all'ufficio del compartimento la quietanza atestante il pagamento delle rate del canone.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-16