Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 15
83 / 563Dissenso sulle domande di concessione
In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.
In caso di dissenso sulla misura, del canone, la decisione è presa dal ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-15