Art. 108-bis · Mobilità dei piloti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 108-bis

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Mobilità dei piloti.

In vigore dal 4 nov 1997
1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni. 2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-108-bis