Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Ritenuto necessario, ai fini del completamento e dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione marittima; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti; Decreta: Articolo unico. È approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la marina mercantile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1952 Einaudi De Gasperi - Zoli - Cappa - Pacciardi - Malvestiti Visto il Guardasigilli: Zoli Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 18. - Frasca
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