Art. 1
In vigore dal 6 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuto necessario, ai fini del completamento e dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione marittima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la marina mercantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1952
Einaudi
De Gasperi - Zoli - Cappa -
Pacciardi - Malvestiti
Visto il Guardasigilli: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 18. - Frasca
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rd-1