Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 31 dic 1951
I terreni, indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito ai presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-24;1457#art-2