Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 8 lug 1952
Per le violazioni delle disposizioni degli , primo e terzo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente regolamento si applica la pena dell'ammenda da L. 1600 a L. 8000, preveduta nell'art. 34 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, già aggiornata con l'aumento disposto dall', comma secondo, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-12