Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il suddetto decreto n. 692;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
.
Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce n. 44: "Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'ispettorato del lavoro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 2. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-02;1556#art-1