Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il suddetto decreto n. 692; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce n. 44: "Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'ispettorato del lavoro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1952 Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 2. - FRASCA
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