Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 apr 1952
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi, e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1785#art-2