Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 nov 1951
Gli Accordi tariffari internazionali, che dovessero entrare in vigore durante il periodo di cui all' del presente decreto, saranno applicati per lo stesso periodo solo in quanto comportino per le merci da essi previste un trattamento daziario più favorevole di quello risultante dalla applicazione degli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-01;1125#art-4