Art. 55
Titolo II

Art. 55

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In vigore dal 1 lug 1952
L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. Facoltà di farmacia
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-55