Art. 54
Titolo II

Art. 54

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In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in matematica e fisica non può sostenere gli esami di "analisi superiore", "meccanica riazionale con elementi di statica grafica e disegno", "geometria superiore", "geometria differenziale", "fisica matematica", "meccanica superiore" e "topologia" senza aver superati gli esami di "analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)" e di "geometria analitica". Egli non può sostenere gli esami di "fisica superiore" e "fisica teorica" senza aver superato l'esame di "fisica sperimentale".
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-54