Art. 52
Titolo II

Art. 52

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In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in chimica non può sostenere gli esami di "fisica sperimentale" e di "mineralogia" senza aver superato quello di "istituzioni di matematiche". Non si possono sostenere gli esami di "esercizi di fisica" senza aver superato l'esame di "fisica sperimentale" per qualunque corso di laurea e per il biennio propedeutico di ingegneria.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-52