Art. 51
Titolo II

Art. 51

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In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in fisica non può sostenere gli esami di "fisica superiore" e di "fisica teorica" senza aver prima sostenuto quello di "fisica sperimentale" e quello di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)", nè può sostenere l'esame di "analisi superiore" senza aver prima superato i detti esami di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)".
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-51