Titolo II
Art. 51
51 / 64In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in fisica non può sostenere gli esami di "fisica superiore" e di "fisica teorica" senza aver prima sostenuto quello di "fisica sperimentale" e quello di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)", nè può sostenere l'esame di "analisi superiore" senza aver prima superato i detti esami di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-51