Titolo I
Art. 5
5 / 64In vigore dal 1 lug 1952
Per gli studenti che provengono da altre Università, il Consiglio della Facoltà determina caso per caso il piano degli studi in relazione agli studi fatti nell'Università dalla quale provengono.
Chi, avendo conseguito una laurea, aspiri a conseguirne un'altra, può ottenere, a giudizio del Consiglio della Facoltà, un'abbreviazione degli anni di corso e l'esonero dall'obbligo della iscrizione o degli esami per le materie sulle quali abbia, nel precedente corso di studio, superato l'esaine.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-5