Art. 45
Titolo II

Art. 45

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In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Analisi superiore; 4) Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale); 7) Fisica matematica; 8) Fisica teorica; 9) Fisica superiore; 10) Chimica fisica; 11) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 12) Preparazioni chimiche. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Mineralogia; 3) Geodesia; 4) Fisica terrestre; 5) Meccanica superiore; 6) Geometria differenziale; 7) Spettroscopia; 8) Onde elettromagnetiche; 9) Calcolo delle probabilità. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio; le "esercitazioni di fisica sperimentale" (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno. Per l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-45