Art. 43
Titolo II

Art. 43

43 / 64
In vigore dal 1 lug 1952
Gli Istituti della Facoltà sono i seguenti: 1) Istituito di chimica generale e chimica fisica; 2) Istituto di fisica; 3) Istituto di botanica; 4) Istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata; 5) Istituto di idrobiologia e pescicultura; 6) Istituto di mineralogia e petrografia; 7) Istituto geofisico e geodetico; 8) Istituto di geografia ed oceanografia; 9) Istituto di matematica; 10) Istituto di geologia; 11) Istituto di disegno; 12) Istituto di fisiologia generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-43