Titolo II
Art. 43
43 / 64In vigore dal 1 lug 1952
Gli Istituti della Facoltà sono i seguenti:
1) Istituito di chimica generale e chimica fisica;
2) Istituto di fisica;
3) Istituto di botanica;
4) Istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata;
5) Istituto di idrobiologia e pescicultura;
6) Istituto di mineralogia e petrografia;
7) Istituto geofisico e geodetico;
8) Istituto di geografia ed oceanografia;
9) Istituto di matematica;
10) Istituto di geologia;
11) Istituto di disegno;
12) Istituto di fisiologia generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-43