Art. 33
Titolo II

Art. 33

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In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e di quattro anni. Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale o la licenza a norma dell' del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, della Scuola civica "Regina Margherita" di Genova o della Scuola civica "Alessandro Manzoni", di Milano e il concorso. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Lingua e letteratura francese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura spagnola; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Storia (biennale); 10) Geografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Storia della filosofia; 2) Filosofia; 3) Pedagogia; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere e per un anno l'insegnamento delle rimanenti due lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di "storia" (biennale) un anno dev'essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-33