Art. 28
Titolo II

Art. 28

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In vigore dal 1 lug 1952
Il direttore dell'Istituto è nominato, per un biennio, dal rettore tra i professori di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia titolari degli insegnamenti a cui l'Istituto stesso si riferisce, i quali professori costituiscono il Comitato dell'Istituto. Il Comitato è presieduto dal direttore. Alle adunanze del Comitato possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, anche i professori incaricati di insegnamenti a cui l'Istituto si riferisce. Il Comitato può assegnare, in sede di bilancio preventivo, parte dei locali, di personale, di dotazione, ecc., alle varie sezioni dell'Istituto, o può stabilire di fare le assegnazioni volta per volta a seconda della necessità. In caso di controversie decide inappellabilmente il rettore, sentito eventualmente il preside. Il Comitato redige un verbale delle deliberazioni più importanti che sottopone al visto del rettore a fine di anno accademico e ogni volta che il rettore stesso lo richieda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-28