Art. 27
Titolo II

Art. 27

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In vigore dal 1 lug 1952
Scopo degli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli Istituti stessi si riferiscono, e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengono giudicate opportune dai rispettivi direttori. Previa approvazione del Consiglio di amministrazione gli Istituti possono suddividersi in sezioni. Ogni Istituto, costituito da più sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.) da servire in comune ai vari insegnamenti: l'altra parte è distribuita tra le varie sezioni secondo le loro necessità. Tutti i mezzi sono amministrati e distribuiti, per ciascun Istituto, da un Comitato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-27