Art. 25
Titolo II

Art. 25

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In vigore dal 1 lug 1952
Agli effetti dell' i professori possono valersi di interrogazioni e, per taluni insegnamenti da determinarsi dal Consiglio della Facoltà, anche di prove scritte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-25