Titolo II
Art. 25
25 / 64In vigore dal 1 lug 1952
Agli effetti dell' i professori possono valersi di interrogazioni e, per taluni insegnamenti da determinarsi dal Consiglio della Facoltà, anche di prove scritte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-25