Art. 19
Titolo II

Art. 19

19 / 64
In vigore dal 1 lug 1952
Ai giovani che abbiano frequentato l'Istituto con assiduità e profitto viene rilasciato un attestato degli studi fatti. Facoltà di lettere e filosofia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-19