Titolo II
Art. 15
15 / 64In vigore dal 1 lug 1952
Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza lo studente non può essere ammesso all'esame di diritto civile se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto private; agli esami di diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto romano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se non ha superato l'esame di economia politica; agli esami di diritto commerciale, diritto industriale, diritto della navigazione, diritto agrario e diritto minerario se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; agli esami di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale se non ha superato l'esame di diritto costituzionale.
Per il conseguimento della laurea in scienze politiche lo studente non può essere ammesso agli esami di diritto amministrativo, di diritto internazionale, diritto del lavoro, diritto costituzionale italiano e comparato, legislazione del lavoro e contabilità di Stato, se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; nè all'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-15