Art. 12
Titolo II

Art. 12

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In vigore dal 1 lug 1952
La Facoltà di giurisprudenza conferisce: 1) la laurea in giurisprudenza; 2) la laurea in scienze politiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-12