Art. 11
Titolo I

Art. 11

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In vigore dal 1 lug 1952
Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-11