Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 gen 1952
N. 1530. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, viene conferita la personalità giuridica all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, e viene eretto in ente morale con sede in Roma presso il Comando generarle della Guardia di finanza, e ne viene approvato il relativo statuto organico. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951 Atti dei Governo, registro n. 47, foglio n. 128. - FRASCA
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