Art. 55
Titolo VIII

Art. 55

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In vigore dal 3 ott 1951
Ai comuni nei quali le operazioni di censimento si siano svolte con particolare regolarità, tempestività e precisione sarà rilasciato un diploma d'onore, da assegnarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dell'Istituto centrale di statistica. A tutti coloro che si siano distinti in attività, e zelo ai fini della buona riuscita dei censimenti sarà rilasciato, dall'Istituto centrale di statistica, un diploma di benemerenza speciale o di benemerenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-55