Art. 51
Titolo VIII

Art. 51

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In vigore dal 3 ott 1951
Per le infrazioni all' della legge, concernente il segreto d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 128 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), con le modifiche di cui all', secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-51