Art. 50
Titolo VIII

Art. 50

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In vigore dal 3 ott 1951
Le persone di cui al primo comma dell' alle quali non fossero stati consegnati, dall'ufficiale di censimento, i prescritti modelli di rilevazione, hanno l'obbligo di farseli consegnare dall'Ufficio comunale di censimento, entro i tre giorni successivi a quello ultimo stabilito per la consegna dei modelli stessi. I modelli di rilevazione non ritirati dall'ufficiale di censimento devono essere restituiti, debitamente compilati; all'Ufficio comunale di censimento, entro i tre giorni successivi a quello ultimo stabilito per il ritiro dei questionari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-50