Art. 46
Titolo VII

Art. 46

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In vigore dal 3 ott 1951
I comuni devono effettuare la revisione del registro di popolazione servendosi dell'esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza da essi trattenuto. Le istruzioni per la revisione anzidetta saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-46