Art. 41
Titolo V

Art. 41

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In vigore dal 3 ott 1951
L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità, può provvedere direttamente, ovvero per tramite di altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche o economiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-41