Art. 39
Titolo V

Art. 39

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In vigore dal 3 ott 1951
Il censimento dei senzatetto sarà eseguito dagli Uffici comunali di censimento, nella notte tra il 3 e il 4 novembre, a mezzo di appositi ufficiali di censimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-39