Art. 32
Titolo V

Art. 32

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In vigore dal 3 ott 1951
Nei comuni in cui le unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale non siano superiori a cento, è data facoltà agli Uffici comunali di censimento di fare eseguire la consegna e il ritiro dei questionari dagli stessi ufficiali di censimento della popolazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-32