Art. 27
Titolo IV

Art. 27

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In vigore dal 3 ott 1951
A cura dell'Istituto centrale di statistica saranno illustrate agli ispettori centrali, ai dirigenti degli Uffici provinciali di censimento, a quelli degli Uffici di censimento dei capoluoghi di provincia e agli ispettori provinciali le modalità di censimento, allo scopo di realizzare uniformità di interpretazione delle istruzioni diramate dall'Istituto stesso. Analoghe illustrazioni saranno fatte, a cura dell'Ufficio provinciale di censimento, ai dirigenti degli Uffici comunali di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-27