Art. 26
Titolo IV

Art. 26

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In vigore dal 3 ott 1951
I sindaci dei comuni devono provvedere alla pubblicazione di due manifesti, uno in data 20 ottobre 1951 per il censimento della popolazione e per l'indagine sulle abitazioni, e l'altro in data 30 ottobre 1951 per il censimento industriale e commerciale. I manifesti saranno forniti dall'Istituto centrale di statistica in numero di esemplari adeguato rispettivamente all'ampiezza demografica e all'importanza economica di ciascun comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-26