Art. 25
Titolo IV

Art. 25

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In vigore dal 3 ott 1951
Tutti i modelli allegati al presente regolamento, ed eventualmente gli altri modelli ausiliari che l'Istituto centrale di statistica ritenesse opportuno di adottare, saranno forniti dall'Istituto stesso. Presso gli Uffici provinciali di censimento saranno costituiti depositi dei modelli anzidetti per eventuali integrazioni ai comuni. Del movimento di tutti i modelli deve essere tenuta apposita contabilità, centrale, a cura dell'Istituto centrale di statistica, e provinciale, a cura degli Uffici provinciali di censimento. I modelli devono essere conservati con cura e devono essere utilizzati nel numero di copie strettamente necessario; quelli eventualmente eccedenti devono essere inviati dai comuni all'Ufficio provinciale di censimento e da questo messi a disposizione dell'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-25