Art. 20
Titolo IV

Art. 20

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In vigore dal 3 ott 1951
Per ciascuna sezione di censimento, il comune deve predisporre, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, una cartina topografica di sezione, con l'indicazione: a) delle aree di circolazione e dei numeri civici estremi del tratto di esse compreso nella sezione; b) del numero di ciascun isolato e dei numeri civici estremi di ciascun tratto di area di circolazione che lo delimita, per i centri ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato; c) della linea di delimitazione del centro abitato, qualora la sezione comprenda territorio di un centro e territorio esterno ad esso; d) della linea di delimitazione di ciascun nucleo abitato; e) di altri particolari segni topografici utili che si ritenesse opportuno di aggiungere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-20