Art. 15
Titolo III

Art. 15

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In vigore dal 3 ott 1951
Il prefetto deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, una Commissione provinciale di propaganda per i censimenti, da lui presieduta e composta: a) del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente; b) del direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria e del segretario della Camera di commercio, industria e agricoltura; c) di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; d) di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) di un delegato della Curia vescovile; f) di un rappresentante del Provveditorato agli studi; g) di eventuali altri esperti in materia di censimenti e di propaganda. Il capo dell'Ufficio provinciale di statistica vi esercita le funzioni di segretario. La Commissione, con sede presso la prefettura, ha il compito di svolgere opera di propaganda per far conoscere, con i mezzi ritenuti più idonei, L'importanza e le finalità dei censimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-15