Titolo III
Art. 14
14 / 56In vigore dal 3 ott 1951
Il sindaco deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, un Ufficio comunale di censimento, composto dal segretario del comune o di un suo delegato (nella persona del capo del servizio comunale di statistica, ove esista, o di altro funzionario comunale di concetto particolarmente preparato), in qualità di dirigente, e di altri impiegati del comune idonei, in numero adeguato alle necessità.
Per la consegna ed il ritiro dei questionari, l'Ufficio comunale di censimento si avvale degli ufficiali di censimento nominati dal sindaco nel numero stabilito a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-14