Art. 13
Titolo III

Art. 13

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In vigore dal 3 ott 1951
Il prefetto deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, un ufficio provinciale di censimento, composto del direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria nella sua veste di dirigente dell'Ufficio provinciale di statistica, in qualità di dirigente, del capo dell'Ufficio provinciale di statistica e di un adeguato numero di funzionari, in qualità di ispettori provinciali di censimento, scelti tra il personale dell'Ufficio provinciale di statistica e, in caso di insufficienza, tra il personale di concetto della prefettura, della camera di commercio, industria e agricoltura, del comune capoluogo di provincia e di altri uffici pubblici locali. Per il censimento industriale e commerciale possono essere chiamate a prestare la loro opera presso il predetto Ufficio anche altre persone esperte in materia di rilevazioni economiche. L'Ufficio provinciale di censimento, posto alle immediate dipendenze del prefetto e con sede presso l' Ufficio provinciale di statistica, ha il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate ai comuni. Il personale chiamato a far parte dell'Ufficio provinciale di censimento sarà temporaneamente distaccato dalle amministrazioni dalle quali dipende, per tutta la durata, dei lavori. L'Istituto centrale di statistica, sentito il prefetto determinerà, per ciascuna provincia, il numero di ispettori provinciali e delle persone che possono essere comunque chiamate a prestare la loro opera presso l'Ufficio provinciale di censimento.
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