Titolo III
Art. 11
11 / 56In vigore dal 3 ott 1951
Il prefetto ha l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
Egli si avvale, come organo esecutivo, dell'ufficio provinciale di censimento, di cui all'.
Nei casi di irregolarità ovvero di omissione o ritardo degli adempimenti prescritti, il prefetto adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-11