Art. 1
Titolo I

Art. 1

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In vigore dal 3 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 2 aprile 1951, n. 291;Sentita la Commissione di cui all' della predetta legge; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio; Decreta: . Le unità di rilevazione del IX censimento generale della popolazione sono: A) la famiglia, costituita dall'insieme di persone abitualmente conviventi (cioè che coabitano e costituiscono un'unica economia anche se limitata alla sola alimentazione) legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, nonché da coloro che convivono con esse per ragioni di ospitalità, servizio, lavoro. La famiglia può essere anche costituita di una sola persona sia che viva da sola, sia che viva in casa d'altri purchè a titolo di semplice coabitazione. Più nuclei familiari coabitanti ma non conviventi, cioè con economie separate, costituiscono altrettante distinte famiglie; B) la convivenza, costituita dall'insieme di persone conviventi, o anche solo coabitanti, per motivi religiosi o di cura o di assistenza o militari o di pena o d'istruzione o di ospitalità o di lavoro o di navigazione e simili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-1