Art. 1
1 / 2In vigore dal 16 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, che approva il regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450;
Visti i regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1367 e 4 marzo 1926, n. 460, che apportano modificazioni al predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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L'art. 101 del regolamento per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, è sostituito dal seguente:
"Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze:
1) una medaglia di presenza di L. 1500 per il presidente e di L. 1000 per gli altri membri per ciascuna giornata di adunanza;
2) per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennità giornaliera di L. 750 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88.
Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore".
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