Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1950, n. 650, con il quale è stata classificata fra le statali con la denominazione di "Latina" la strada che da Latina, per Aprilia, Pomezia e Pontinia, porta a Roma; Ritenuta l'opportunità di modificare la denominazione di detta strada; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: La strada statale n. 148 "Latina" assume la denominazione di "Pontina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - ALDISIO - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 34. - FRASCA
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