Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1950, n. 650, con il quale è stata classificata fra le statali con la denominazione di "Latina" la strada che da Latina, per Aprilia, Pomezia e Pontinia, porta a Roma;
Ritenuta l'opportunità di modificare la denominazione di detta strada;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
La strada statale n. 148 "Latina" assume la denominazione di "Pontina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - ALDISIO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 34. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;1290#art-1