Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 gen 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 febbraio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo di pagamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 18 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 115. - FRASCA
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