Art. 2
2 / 2In vigore dal 30 gen 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 febbraio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo di pagamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 18 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 115. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1622#art-2