Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 dic 1951
La definizione dei rapporti relativi alla gestione dei materiali di provenienza alleata ceduti alle imprese minerarie zolfifere siciliane è affidata all'Ente Zoli italiani.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1306#art-4