Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti ad est, con il fiume Esaro; a sud, con la proprietà di Luci Francesco e del comune di Spezzano; a nord, con la proprietà dello stesso Longo; ad ovest, con la proprietà di questo ultimo ricadente nel comune di San Lorenzo del Vallo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;998#art-2