Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 5.58.30, a nord, con la proprietà di Rizzo Antonio; ad est, con la comunale Bodino; a sud e ad ovest, col fosso Bodino; il secondo corpo, della superficie di Ha. 73.12.30, a nord, col fosso San Basile e con la comunale Pollitro: ad ovest, con la comunale Bodino; a sud-est, col fosso Bodino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1026#art-2