Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni; Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale viene istituito, con sede in Ancona, l'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca" e se ne approva lo statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342, con cui viene approvato un nuovo statuto dell'Ente sopraindicato; Ritenuta la opportunità di modificare il suddetto statuto; Vista la deliberazione 16 aprile 1951 del Consiglio generale dell'ente Fiera di Ancona; Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio interno; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. È approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini", con sede in Ancona, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342. L'allegato statuto, composto di 16 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gressoney, addì 8 settembre 1951 EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 77. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1366#art-1